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Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
(Abrogata per effetto del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante: "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229")
(G.U. n. 137 del 15-6-2001).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526,
ed, in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei
consumatori;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro della
giustizia e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. All'articolo 1 della legge 30 luglio
1998, n. 281, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Oltre a quanto disposto ai
commi 1 e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli
interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui
all'allegato I alla presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco
delle direttive comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione
degli obblighi derivanti da norme comunitarie.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione
competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali é
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce
che l'esercizio della funzione legislativa non può essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"Disposizioni perl'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1999".
- Gli articoli 1 e 2 della succitata
legge, così recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per
l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo é delegato ad emanare,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la
materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli
altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini
prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da
essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e
3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
5. Il termine per l'esercizio della delega
per l'attuazione della direttiva 97/5/CE é di sei mesi.".
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi
generali della delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:
a) le amministrazioni direttamente
interessate provvederanno all'attuazione, dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle
discipline stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni
contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni
penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e
dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
un danno di particolare gravità. É
fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della
pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 25 giugno
1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per
le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto
della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in
deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi
saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle
eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;
d) eventuali spese non contemplate da
leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art.
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7
della legge 23 agosto 1988, n. 362;
e) all'attuazione di direttive che
modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si
procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni
a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Nell'attuazione delle normative
comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico
dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò
non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al
precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
- L'allegato B della citata legge,
contiene l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo, previo parere delle Commissioni
parlamentari.
- La direttiva 98/27/CE é pubblicata nella
Gazzetta ufficiale della Comunità europea L 166 del 11 giugno 1998.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, reca:
"Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio
1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 1 della succitata
legge, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:
"Art. 1 (Finalità ed oggetto della
legge) - 1. In conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi
delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella
normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli
interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è
promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e
associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità,
anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità
nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici
secondo standard di qualità e di efficienza.
2-bis. Oltre a quanto disposto ai commi 1
e 2, la presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi
dei consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I alla
presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro della giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive
comunitarie di cui a tale allegato con decreto, in attuazione degli obblighi
derivanti da norme comunitarie.".
Art. 2.
Legittimazione ad agire per violazioni
intracomunitarie
1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 1, é
inserito il seguente:
"1-bis. Gli organismi pubblici
indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione
europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del
comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del
proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello
Stato.".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo le
parole: "Le associazioni di cui al comma 1", sono inserite le
seguenti: "e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma
1-bis".
Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio
1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 3 della succitata
legge, così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:
"Art. 3 (Legittimazione ad agire) -
1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti
lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a
correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del
provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei
casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti
e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'unione europea ed inseriti
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o
comportamento lesivi per i consumatori del proprio paese, posti in essere in
tutto o in parte sul territorio dello Stato.
2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e le organizzazioni di cui
al comma 1-bis possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
La procedura é, in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione,
sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, é depositato per l'omologazione
nella cancelleria della pretura del
luogo nel quale si é svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità
formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di
conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1
può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in
cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto
responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la
cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli
utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il
diritto ad azioni individuali dei
consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
Art. 3.
Iscrizione nell'elenco degli enti
legittimati istituito presso la Commissione europea
1. All'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, é aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"5-bis Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di
cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione
nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori.".
Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio
1998, n. 281, vedi le note alle premesse. Il testo dell'art. 5 della succitata legge,
così come modificato dal presente decreto legislativo, così recita:
"Art. 5 (Elenco delle associazioni
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) - 1. Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato é istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco é subordinata
al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti
requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di
uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti,
aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente
all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo
0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno
cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale
delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in
materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attività continuativa
nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali
subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e
degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale
avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente articolo
possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti
operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.- 5-bis. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le
successive variazioni, al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie
a tutela degli interessi collettivi dei consumatori".
Art. 4.
Inserimento allegato
1. Alla legge 30 luglio 1998, n. 281, é aggiunto il seguente allegato I:
"Allegato I (previsto dall'art. 1,
comma 2-bis) 1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicità ingannevole, attuata con decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 74.
2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del
20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali, attuata con decreto legislativo 15 gennaio 1992,
n. 50.
3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del
22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE, attuata con decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 63.
4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del
3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attività televisive, attuata con legge 6 agosto 1990, n. 223.
5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del
13 giugno 1990, concernente i viaggi, vacanze e circuiti "tutto compreso
attuata con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.
6. Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del
31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei
medicinali per uso umano, attuata con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541.
7. Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del
5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i
consumatori, attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 25.
8. Direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, concernente la tutela
dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di
un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, attuata con decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
9. Direttiva 97/7/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla tutela dei consumatori per
quanto riguarda i contratti negoziati a distanza, attuata con decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185.
10. Direttiva 1999/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e
delle garanzie dei beni di consumo.".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Fassino, Ministro della giustizia
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda la legge 30 luglio
1998, n. 281, vedi le note alle premesse.
- La direttiva 84/450/CEE é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 250 del 19 settembre 1984.
- La direttiva 85/577/CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 372 del 31 dicembre 1985.
- La direttiva 87/102/CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 042 del 12 febbraio 1987.
- La direttiva 89/552/CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 298 del 17 ottobre 1989.
- La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca:
"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
- La direttiva 90/314/CEE é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 158 del 23 giugno 1990.
- La direttiva 92/28//CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 113 del 30 aprile 1992.
- La direttiva 93/13/CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 095 del 21 aprile 1993.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994".
L'art. 25 della succitata legge aggiunge
il capo XIV-bis e gli articolo da 1469-bis a 1469- sexies dopo il capo XIV del
titolo II del libro quarto del codice civile, in materia di contratti del
consumatore.
- La direttiva 94/47/CEE é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
europea L 280 del 29 ottobre 1994.
- La direttiva 97/CEE é pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 114 del 4 giugno 1997.
- La direttiva 1999/44/CEE é pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 171 del 7 luglio 1999.